Sentenza 68/1961 (ECLI:IT:COST:1961:68)
Massima numero 1374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  05/12/1961;  Decisione del  05/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1367  1368  1369  1370  1371  1372  1373


Titolo
SENT. 68/61 H. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1960, N. 27, PROMOSSO IN VIA PRINCIPALE DALLA PROVINCIA DI BOLZANO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME DI ATTUAZIONE CONTENUTE NEL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1958, N. 307. E D.P.R. 8 AGOSTO 1959, N. 688, SOLLEVATA IN VIA INCIDENTALE NEL CORSO DEL GIUDIZIO PRINCIPALE, DALLA PROVINCIA DI BOLZANO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte costituzionale (nella specie: in un giudizio di legittimita' costituzionale di legge regionale promosso in via principale dalla Provincia) possono essere sollevate in via incidentale questioni relative alla legittimita' costituzionale delle leggi da applicare, purche' tali questioni abbiano carattere strumentale, nel senso che la loro soluzione sia indispensabile per la decisione della questione principale. La questione di incostituzionalita' delle norme di attuazione emanate con i decreti del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307, in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, ed 8 agosto 1959, n. 688, in materia di uso della lingua, (questione sollevata in via subordinata dalla difesa della Provincia di Bolzano nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, promosso in via principale dalla Provincia medesima), e' manifestamente infondata perche' l'esame delle norme di attuazione sopra richiamate non si pone con carattere strumentale per risolvere la questione principale di legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte