Sentenza 69/1961 (ECLI:IT:COST:1961:69)
Massima numero 1375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  07/12/1961;  Decisione del  07/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1376


Titolo
SENT. 69/61 A. IMPIEGO PUBBLICO - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LEGGE 20 DICEMBRE 1954, N. 1181, ART. 2, N. 17: "CONSERVAZIONE DELLE POSIZIONI GIURIDICHE ACQUISITE" - RISPETTO DI QUANTO E' GIA' ENTRATO NEL PATRIMONIO GIURIDICO DELL'IMPIEGATO - RAPPORTI GERARCHICI, MERE ASPETTATIVE DI CARRIERA, RAPPORTI DI ANZIANITA' RELATIVA - ESCLUSIONE - D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 16, ARTT. 54 E 57: DISCIPLINA DELLE CARRIERE E DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NELL'OPERARE LA FUSIONE IN UN UNICA CARRIERA DIRETTIVA DEI GRUPPI A / B - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La garanzia della "conservazione delle posizioni giuridiche acquisite" disposta dall'art. 2, n. 17 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ha voluto imporre al legislatore delegato il rispetto di quanto e soltanto di quanto possa considerarsi gia' entrato nel patrimonio giuridico degli impiegati, del quale non fanno parte i rapporti gerarchici, le mere aspettative di carriera e i rapporti di anzianita' relativa. Essendo legittima e conforme alla lettera e allo spirito della legge di delegazione la fusione in un'unica carriera direttiva dei ruoli di gruppo A / B del personale degli uffici periferici del Ministero delle Finanze, gli articoli 54 e 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, che in conseguenza di questa fusione disciplinano le carriere e l'inquadramento di detto personale, hanno rispettato i limiti e i criteri della legge di delegazione non superando l'ambito della discrezionalita' consentita al legislatore delegato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte