Sentenza 69/1961 (ECLI:IT:COST:1961:69)
Massima numero 1376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
07/12/1961; Decisione del
07/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1375
Titolo
SENT. 69/61 B. IMPIEGO PUBBLICO - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LEGGE 20 DICEMBRE 1954, N. 1181, ART. 5: CONCESSIONE AL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI PROCEDERE ALLA REVISIONE DEGLI ORGANICI ATTRAVERSO LA MODIFICA DEL NUMERO DEI POSTI ASSEGNATI A CIASCUNA QUALIFICA DELLE DIVERSE CARRIERE - FINALITA' - ADEGUAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DEL SERVIZIO - REVISIONE NON EFFETTUATA - D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 16, ARTT. 54 E 57 - PRETESA CREAZIONE DI NUOVO RUOLO MEDIANTE LA FUSIONE DEI GRUPPI A / B - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 69/61 B. IMPIEGO PUBBLICO - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LEGGE 20 DICEMBRE 1954, N. 1181, ART. 5: CONCESSIONE AL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI PROCEDERE ALLA REVISIONE DEGLI ORGANICI ATTRAVERSO LA MODIFICA DEL NUMERO DEI POSTI ASSEGNATI A CIASCUNA QUALIFICA DELLE DIVERSE CARRIERE - FINALITA' - ADEGUAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DEL SERVIZIO - REVISIONE NON EFFETTUATA - D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 16, ARTT. 54 E 57 - PRETESA CREAZIONE DI NUOVO RUOLO MEDIANTE LA FUSIONE DEI GRUPPI A / B - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La facolta' concessa al Governo dall'art. 5 della legge di delegazione 20 dicembre 1954, n. 1181, di procedere alla revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato al fine di adeguarli alle effettive esigenze di servizio, non era da esercitarsi necessariamente in un momento successivo a quello assegnato al riordinamento della carriera. La revisione degli organici degli impiegati degli uffici periferici del Ministero delle Finanze non solo non fu effettuata congiuntamente al riordinamento delle carriere ma non fu effettuata affatto, come si evince dalla circostanza che pende tuttora davanti al Parlamento un disegno di legge che si propone appunto di attuarla. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 54 e 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, in riferimento all'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
La facolta' concessa al Governo dall'art. 5 della legge di delegazione 20 dicembre 1954, n. 1181, di procedere alla revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato al fine di adeguarli alle effettive esigenze di servizio, non era da esercitarsi necessariamente in un momento successivo a quello assegnato al riordinamento della carriera. La revisione degli organici degli impiegati degli uffici periferici del Ministero delle Finanze non solo non fu effettuata congiuntamente al riordinamento delle carriere ma non fu effettuata affatto, come si evince dalla circostanza che pende tuttora davanti al Parlamento un disegno di legge che si propone appunto di attuarla. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 54 e 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, in riferimento all'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte