Sentenza 70/1961 (ECLI:IT:COST:1961:70)
Massima numero 1378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  07/12/1961;  Decisione del  07/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1377  1379  1380


Titolo
SENT. 70/61 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE - ACCERTAMENTO TECNICO DEL GENIO CIVILE - ATTO ISTRUTTORIO DI NATURA AMMINISTRATIVA - INSINDACABILITA' NEL MERITO - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA DELLE PARTI - LEGGE 23 MAGGIO 1950, N. 253, ART. 10, NN. 1 E 2 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'accertamento del Genio Civile, pur essendo atto istruttorio, tuttavia e' opera d'un ufficio amministrativo e compiendosi, per di piu', in occasione d'una lite in cui si contende non su interessi legittimi ma su diritti soggettivi, comporta come conseguenza che, siccome la cessazione della proroga dipende soltanto da tale atto, che non puo' essere sindacato nel merito, il diritto soggettivo alla fine ha una difesa, nella sua intensita', effettivamente incompleta. Il che costituisce un difetto di tutela in rapporto agli articoli 24 e 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte