Sentenza 70/1961 (ECLI:IT:COST:1961:70)
Massima numero 1380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  07/12/1961;  Decisione del  07/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1377  1378  1379


Titolo
SENT. 70/61 D. PROCEDIMENTO CIVILE - LEGGE 23 MAGGIO 1950, N. 253, ART. 10, N. 1, SECONDA PARTE: ACCERTAMENTO TECNICO DEL GENIO CIVILE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - POTERE DELL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE A COMPIERE GLI STESSI ATTI.

Testo
La seconda parte dell'art. 10, n. 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253, dato che si limita a demandare al Genio Civile l'accertamento della situazione a cui si riferisce la prima parte della stessa norma, e' totalmente illegittima. Non ne consegue con cio' un vuoto legislativo, poiche' l'accertamento circa la indispensabilita' dello sgombero, anche se temporaneo, sara' fatto dal giudice secondo le leggi e con nomina eventuale d'un consulente. La seconda parte del citato art. 10, n. 2, solo in quanto demanda al Genio Civile l'accertamento della necessita' dello sgombero e la valutazione della possibilita' dello sloggio temporaneo senza allontanamento dell'inquilino , e' illegittima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte