Sentenza 71/1961 (ECLI:IT:COST:1961:71)
Massima numero 1381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  07/12/1961;  Decisione del  07/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 71/61. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE - PENSIONI PER I SUPERSTITI - ART. 37, LETTERA B DEL D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818 - ECCESSO DI DELEGA (ART. 37, 1 COMMA, LEGGE 4 APRILE 1952 N. 218) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA.

Testo
La norma contenuta nell'articolo 37, lett. b, del D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, statuendo che i periodi di lavoro subordinato all'estero, non protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali, sono esclusi dal computo del quinquennio precedente la morte dell'assicurato ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per i superstiti, traduce in formula legislativa il principio che, quando situazioni obiettive determinano la sospensione del rapporto assicurativo, i diritti acquisiti dal lavoratore rimangono quali erano al momento della sospensione, senza l'obbligo di versare i contributi durante il periodo della sospensione stessa (neutralizzazione del periodo), realizzandosi cosi' la conservazione dei relativi diritti, indipendentemente dalle vicende del rapporto di lavoro. Trattasi, pertanto, di una norma di coordinamento che, formando oggetto specifico di delega legislativa ( art. 37 primo comma, legge 4 aprile 1952, n. 218) puo' eliminare le lacune esistenti nel particolare settore (previdenza sociale) cui si riferisce.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte