Sentenza 72/1961 (ECLI:IT:COST:1961:72)
Massima numero 1382
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  19/12/1961;  Decisione del  19/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1383  1384  1385


Titolo
SENT. 72/61 A. ATTI AMMINISTRATIVI - LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2359, ART. 71, PRIMO COMMA: ORDINE PREFETTIZIO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA, IN CASO DI URGENZA, DI IMMOBILI - COSTITUISCE APPLICAZIONE DELLA REGOLA GENERALE RACCHIUSA NELL'ART. 7 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, ALL. E - COMPETENZA DEGLI ORGANI DELLO STATO.

Testo
L'occupazione di urgenza cui si riferisce il primo comma dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubbliche utilita', costituisce applicazione della norma generale racchiusa nell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; questa regola legittima gli atti di disposizione, della proprieta' privata immobiliare e mobiliare, quando urgenti necessita' di interesse pubblico lo richiedono. Sono parimenti da considerare specificazioni della predetta regola le numerose leggi sulle requisizioni in proprieta' per i mobili ed in uso per gli immobili, emanate al fine di disciplinare, con norme particolari, la procedura e gli effetti, per le esigenze belliche e post-belliche, e quelle vigenti circa le requisizioni in tempo di pace, per le esigenze militari e per il pronto soccorso in caso di disastri tellurici ed altri del genere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte