Sentenza 72/1961 (ECLI:IT:COST:1961:72)
Massima numero 1383
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  19/12/1961;  Decisione del  19/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1382  1384  1385


Titolo
SENT. 72/61 B. ATTI AMMINISTRATIVI - OCCUPAZIONI DI URGENZA AUTORIZZATE IN BASE ALL'ART. 71 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2359 - SOSTANZIALE EQUIPARABILITA' CON LE REQUISIZIONI IN USO PREVISTE DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALL. E - COORDINAMENTO SISTEMATICO - AMBITO DELIMITATO DELL'ART. 71 - NON COMPRENDE TUTTI I CASI DI DISPOSIZIONE DELLA PROPRIETA' PRIVATA - PRECLUSIONE DELL'APPLICABILITA' DELL'ART. 7 - INSUSSISTENZA.

Testo
Le occupazioni di urgenza autorizzate dall'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono equipararsi, nella sostanza, a requisizioni in uso analoghe a quelle prevedute dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso, con le quali vengono ad avere in comune il presupposto, cioe' l'urgente necessita', a differenza delle occupazioni temporanee di immobili collegate alla esecuzione di un'opera di pubblica utilita'. Nelle accennate occupazioni d'urgenza non sono ricompresi, pero' tutti i casi di disposizione della proprieta' privata, in guisa da precludere l'applicabilita' dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Per quanto largamente interpretata, la norma dell'art. 71 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni deve ritenersi operante, per logico coordinamento del sistema, nell'ambito espressamente delimitato: tale norma autorizza la occupazione temporanea di beni immobili, per un fine determinato, in quanto cioe', sia necessaria per l'esecuzione delle opere (in largo senso) occorrenti nei casi di pubbliche calamita', negli altri casi di forza maggiore e di assoluta urgenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte