Sentenza 73/1961 (ECLI:IT:COST:1961:73)
Massima numero 1386
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
19/12/1961; Decisione del
19/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 73/61 A. ORDINAMENTO REGIONALE - COSTITUZIONE - STATUTI SPECIALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - PRINCIPI DI AUTONOMIA E DECENTRAMENTO - CONSEGUENZE - DEFINITIVITA' DEGLI ATTI DI CONTROLLO.
SENT. 73/61 A. ORDINAMENTO REGIONALE - COSTITUZIONE - STATUTI SPECIALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - PRINCIPI DI AUTONOMIA E DECENTRAMENTO - CONSEGUENZE - DEFINITIVITA' DEGLI ATTI DI CONTROLLO.
Testo
Il sistema di autonomia e di decentramento cui, secondo la Costituzione e gli Statuti speciali, da' luogo l'ordinamento regionale, comprende la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali. Tale disciplina, basata sull'art. 130 della Costituzione, e' contenuta in norme dei singoli Statuti e, in maniera organica, nella legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle Regioni a Statuto ordinario. Un'applicazione del principio di autonomia, su cui si fonda il sistema, e del criterio di decentramento, secondo cui la Costituzione vuole che sia esercitato il controllo sugli enti locali (art. 130), consiste nel carattere definitivo delle pronunzie degli organi a cui e' affidato il detto controllo. La impugnabilita' in via amministrativa di tali pronunzie, importerebbe una posizione di subordinazione gerarchica, quanto meno impropria, di tali organi, in contrasto con l'autonomia dell'ente a cui essi appartengono.
Il sistema di autonomia e di decentramento cui, secondo la Costituzione e gli Statuti speciali, da' luogo l'ordinamento regionale, comprende la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali. Tale disciplina, basata sull'art. 130 della Costituzione, e' contenuta in norme dei singoli Statuti e, in maniera organica, nella legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle Regioni a Statuto ordinario. Un'applicazione del principio di autonomia, su cui si fonda il sistema, e del criterio di decentramento, secondo cui la Costituzione vuole che sia esercitato il controllo sugli enti locali (art. 130), consiste nel carattere definitivo delle pronunzie degli organi a cui e' affidato il detto controllo. La impugnabilita' in via amministrativa di tali pronunzie, importerebbe una posizione di subordinazione gerarchica, quanto meno impropria, di tali organi, in contrasto con l'autonomia dell'ente a cui essi appartengono.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte