Sentenza 74/1961 (ECLI:IT:COST:1961:74)
Massima numero 1390
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  19/12/1961;  Decisione del  19/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1391


Titolo
SENT. 74/61 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE STATALE APPLICABILE NEL TERRITORIO REGIONALE - ESECUZIONE - ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - ART. 46 DELLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1960, N. 1397, CHE DEMANDA AI PREFETTI LA NOMINA DEGLI ORGANI PROVVISORI DELLE CASSE MUTUE MALATTIE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI - COMPETENZA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE A NOMINARE DETTI ORGANI.

Testo
Gli organi regionali non possono esercitare competenze amministrative spettanti allo Stato sulla base di leggi vigenti in quanto, per il passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, occorre che per le singole materie siano dettate norme che lo dispongano e ne regolino le modalita'. La nomina degli organi provvisori delle Casse mutue malattie per gli esercenti attivita' commerciali, demandata ai Prefetti in ciascuna Provincia dall'art. 46 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e' di competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, del Commissario del Governo. Cio' in quanto nella materia regolata da tale legge, concernente la previdenza e le assicurazioni sociali, nella quale alla Regione spetta potesta' legislativa integrativa, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, non sono state emanate dalla Regione norme legislative integrative, ne' norme statali di attuazione che abbiano regolato il trasferimento ad organi regionali di potesta' amministrative attribuite dalla legge medesima ad organi dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 6

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

Altri parametri e norme interposte