Sentenza 76/1961 (ECLI:IT:COST:1961:76)
Massima numero 1393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
21/12/1961; Decisione del
21/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELLA QUESTIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RIFERIMENTO UNITARIO AL DISPOSITIVO ED ALLA MOTIVAZIONE - CASO DI SPECIE - SEZIONI SPECIALIZZATE PER LE CONTROVERSIE AGRARIE.
SENT. 76/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELLA QUESTIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RIFERIMENTO UNITARIO AL DISPOSITIVO ED ALLA MOTIVAZIONE - CASO DI SPECIE - SEZIONI SPECIALIZZATE PER LE CONTROVERSIE AGRARIE.
Testo
L'esame della questione di legittimita' costituzionale deve essere contenuto nei precisi termini in cui la questione stessa e' stata proposta dall'ordinanza di rinvio. Pertanto, per quanto riguarda la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, istitutiva delle Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie relative alla proroga dei contratti agrari parziali, sottoposta, in via incidentale, al giudizio della Corte costituzionale, bisognera' esclusivamente accertare se la prevalenza ivi disposta del numero degli estranei rispetto a quello dei magistrati togati componenti il collegio, sia tale da alterare il carattere di Sezione specializzata attribuito a tale organo, facendola cosi' rientrare nell'ambito delle giurisdizioni speciali oggetto di esplicito divieto a norma dell'art. 102 Cost..
L'esame della questione di legittimita' costituzionale deve essere contenuto nei precisi termini in cui la questione stessa e' stata proposta dall'ordinanza di rinvio. Pertanto, per quanto riguarda la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, istitutiva delle Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie relative alla proroga dei contratti agrari parziali, sottoposta, in via incidentale, al giudizio della Corte costituzionale, bisognera' esclusivamente accertare se la prevalenza ivi disposta del numero degli estranei rispetto a quello dei magistrati togati componenti il collegio, sia tale da alterare il carattere di Sezione specializzata attribuito a tale organo, facendola cosi' rientrare nell'ambito delle giurisdizioni speciali oggetto di esplicito divieto a norma dell'art. 102 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23