Sentenza 76/1961 (ECLI:IT:COST:1961:76)
Massima numero 1394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
21/12/1961; Decisione del
21/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/61 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SEZIONI SPECIALIZZATE - ART. 102 COST. - NOZIONE - CARATTERI.
SENT. 76/61 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SEZIONI SPECIALIZZATE - ART. 102 COST. - NOZIONE - CARATTERI.
Testo
La sezione specializzata deve essere considerata, come si desume dall'art. 102 Cost., non gia' un tertium genus fra le giurisdizione speciale e quella ordinaria, bensi' una species di quest'ultima. Percio' per determinare quali siano gli indizi sufficienti a fare ritenere la presenza di un nesso organico fra sezione specializzata ed organi giudiziari ordinari bisogna fare riferimento ai caratteri funzionali e strutturali che appaiono meglio indicati ad accostarla ad essa e non gia' ad elementi meramente formali o esteriori. In ordine ai caratteri funzionali e' da ritenere che, nel silenzio della legge riguardo al procedimento da seguire avanti le sezioni specializzate, siano da adottare le norme del Codice di rito civile, mentre le deroghe che apparisse necessario apportare alle medesime, onde renderle piu' rapide o meno costose, dovrebbero essere formulate in modo esplicito. Dal punto di vista della struttura le sezioni specializzate non possono essere sottratte alla sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari ai quali sono collegate. Quanto alla loro composizione deve considerarsi elemento distintivo la presenza nel collegio dei magistrati ordinari, presenza che nelle sezioni specializzate non puo' mai mancare mentre la preposizione alla carica dei cittadini idonei deve trovare espressione da un atto proveniente da organi della magistratura. Sussiste, quindi, una serie di caratteri sufficientemente precisi, idonei ad identificare le sezioni specializzate.
La sezione specializzata deve essere considerata, come si desume dall'art. 102 Cost., non gia' un tertium genus fra le giurisdizione speciale e quella ordinaria, bensi' una species di quest'ultima. Percio' per determinare quali siano gli indizi sufficienti a fare ritenere la presenza di un nesso organico fra sezione specializzata ed organi giudiziari ordinari bisogna fare riferimento ai caratteri funzionali e strutturali che appaiono meglio indicati ad accostarla ad essa e non gia' ad elementi meramente formali o esteriori. In ordine ai caratteri funzionali e' da ritenere che, nel silenzio della legge riguardo al procedimento da seguire avanti le sezioni specializzate, siano da adottare le norme del Codice di rito civile, mentre le deroghe che apparisse necessario apportare alle medesime, onde renderle piu' rapide o meno costose, dovrebbero essere formulate in modo esplicito. Dal punto di vista della struttura le sezioni specializzate non possono essere sottratte alla sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari ai quali sono collegate. Quanto alla loro composizione deve considerarsi elemento distintivo la presenza nel collegio dei magistrati ordinari, presenza che nelle sezioni specializzate non puo' mai mancare mentre la preposizione alla carica dei cittadini idonei deve trovare espressione da un atto proveniente da organi della magistratura. Sussiste, quindi, una serie di caratteri sufficientemente precisi, idonei ad identificare le sezioni specializzate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23