Sentenza 76/1961 (ECLI:IT:COST:1961:76)
Massima numero 1395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
21/12/1961; Decisione del
21/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/61 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SEZIONI SPECIALIZZATE - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE STESSE - PREVALENZA ALL'ELEMENTO NON TOGATO - SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1948, N. 1094.
SENT. 76/61 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SEZIONI SPECIALIZZATE - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE STESSE - PREVALENZA ALL'ELEMENTO NON TOGATO - SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1948, N. 1094.
Testo
La finalita' che giustifica la partecipazione dei cittadini alle sezioni specializzate non e' quella di farvi risuonare la voce di una generica coscienza sociale, bensi' l'altra di acquisire l'apporto di conoscenze tecniche o di particolari esperienze di vita, quando cio' sia riconosciuto utile ad una migliore applicazione della legge ai rapporti concreti. Tale partecipazione e' meramente eventuale, integrativa e complementare rispetto a quella dei magistrati. Nella stabilire la proporzione fra i due gruppi di componenti delle sezioni specializzate - giudici togati e cittadini - non si deve dare necessariamente maggior peso numerico a quello costituito dai magistrati. In confronto a determinati tipi di controversie puo' risultare opportuno dare una qualche limitata prevalenza all'elemento non togato, allorche' il giudizio demandato al collegio non sia vincolato a rigidi schemi normativi, o assuma caratteri che lo accostino al giudizio di equita', oppure quando la natura dei rapporti sottoposti al giudice richieda in modo speciale apprezzamenti e valutazioni che presuppongono, per potere riuscire esatti, non solo il possesso di certe conoscenze, bensi' anche l'acquisizione di un'esperienza concreta dei rapporti medesimi, dell'ambiente in cui si svolgono, degli interessi alla cui soddisfazione sono rivolti. Quando il contributo che si richiede ai cittadini esperti rivesta indole prevalentemente tecnica, pari a quello che potrebbe essere fornito all'organo giudicante da un qualsiasi perito, sembra piu' conforme a Costituzione che il voto di costoro non prevalga su quello del magistrato.
La finalita' che giustifica la partecipazione dei cittadini alle sezioni specializzate non e' quella di farvi risuonare la voce di una generica coscienza sociale, bensi' l'altra di acquisire l'apporto di conoscenze tecniche o di particolari esperienze di vita, quando cio' sia riconosciuto utile ad una migliore applicazione della legge ai rapporti concreti. Tale partecipazione e' meramente eventuale, integrativa e complementare rispetto a quella dei magistrati. Nella stabilire la proporzione fra i due gruppi di componenti delle sezioni specializzate - giudici togati e cittadini - non si deve dare necessariamente maggior peso numerico a quello costituito dai magistrati. In confronto a determinati tipi di controversie puo' risultare opportuno dare una qualche limitata prevalenza all'elemento non togato, allorche' il giudizio demandato al collegio non sia vincolato a rigidi schemi normativi, o assuma caratteri che lo accostino al giudizio di equita', oppure quando la natura dei rapporti sottoposti al giudice richieda in modo speciale apprezzamenti e valutazioni che presuppongono, per potere riuscire esatti, non solo il possesso di certe conoscenze, bensi' anche l'acquisizione di un'esperienza concreta dei rapporti medesimi, dell'ambiente in cui si svolgono, degli interessi alla cui soddisfazione sono rivolti. Quando il contributo che si richiede ai cittadini esperti rivesta indole prevalentemente tecnica, pari a quello che potrebbe essere fornito all'organo giudicante da un qualsiasi perito, sembra piu' conforme a Costituzione che il voto di costoro non prevalga su quello del magistrato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte