Sentenza 76/1961 (ECLI:IT:COST:1961:76)
Massima numero 1396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
21/12/1961; Decisione del
21/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/61 D. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SEZIONI SPECIALIZZATE - ART. 102 COST. - CONTRATTI AGRARI - SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI - ART. 7 LEGGE 4 AGOSTO 1948, N. 1094 - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 76/61 D. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SEZIONI SPECIALIZZATE - ART. 102 COST. - CONTRATTI AGRARI - SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI - ART. 7 LEGGE 4 AGOSTO 1948, N. 1094 - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La lieve prevalenza stabilita, limitatamente ai giudizi di primo grado, a favore degli esperti della vita agraria, nell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, istitutiva delle sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie relative a proroga dei contratti agrari parziali, trova giustificazione nella materia della proroga dei contratti agrari parziali che ne e' oggetto, perche' rispetto ad essi la determinazione di un assetto equilibrato dei rapporti fra le parti si giova della particolare conoscenza di usi, di pratiche, di situazioni locali, quale puo' essere posseduta da chi rivesta la qualita' richiesta per gli esperti da detto articolo 7. La piu' larga partecipazione di costoro nella prima fase del procedimento, suggerita dall'esigenza indicata, trova d'altronde un temperamento nella sede di gravame, nella quale la ricostituzione della preminenza numerica del giudice togato puo' contribuire alla eliminazione di qualche eventuale eccesso delle valutazioni compiute dal primo giudice, senza che tuttavia venga meno il contributo delle conoscenze proprie degli esperti. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, in riferimento all'art. 102 della Costituzione.
La lieve prevalenza stabilita, limitatamente ai giudizi di primo grado, a favore degli esperti della vita agraria, nell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, istitutiva delle sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie relative a proroga dei contratti agrari parziali, trova giustificazione nella materia della proroga dei contratti agrari parziali che ne e' oggetto, perche' rispetto ad essi la determinazione di un assetto equilibrato dei rapporti fra le parti si giova della particolare conoscenza di usi, di pratiche, di situazioni locali, quale puo' essere posseduta da chi rivesta la qualita' richiesta per gli esperti da detto articolo 7. La piu' larga partecipazione di costoro nella prima fase del procedimento, suggerita dall'esigenza indicata, trova d'altronde un temperamento nella sede di gravame, nella quale la ricostituzione della preminenza numerica del giudice togato puo' contribuire alla eliminazione di qualche eventuale eccesso delle valutazioni compiute dal primo giudice, senza che tuttavia venga meno il contributo delle conoscenze proprie degli esperti. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, in riferimento all'art. 102 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte