Sentenza 77/1961 (ECLI:IT:COST:1961:77)
Massima numero 1397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  21/12/1961;  Decisione del  21/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1398  1399


Titolo
SENT. 77/61 A. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - CRITERI - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO - DIFFERENZA DALLA ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'.

Testo
L'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (cosi' detta legge Sila), dispone che sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprieta' privata, suscettibili di trasformazione, appartenenti a soggetti, che, al 15 novembre 1949, erano titolari di piu' di 300 ettari. Esige, percio', che la entita' del terreno espropriabile, oltre il limite anzidetto, che deve essere sempre rispettato a favore del proprietario, sia stabilita in seguito ad una valutazione quantitativa e qualitativa di un determinato soggetto passivo (singole persone e societa'). La espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria non mira a trasferire da uno ad un altro soggetto un bene per se' obiettivamente considerato, ma, invece, a sottrarre parte del patrimonio ad un soggetto, quando si verifichino le condizioni previste dalla legge. Cfr.: 8/1959 B, 57/1959 C.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte