Sentenza 77/1961 (ECLI:IT:COST:1961:77)
Massima numero 1398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  21/12/1961;  Decisione del  21/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1397  1399


Titolo
SENT. 77/61 B. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE CON RIFERIMENTO ALL'INTERO PATRIMONIO DEL TESTATORE PREMORTO, INVECE CHE ALLA QUOTA RICEVUTA IN EREDITA' DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'ESPROPRIO - EFFETTIVA TITOLARITA' DEI BENI - VALORE INDICATIVO, NON PROBATORIO DEI DATI CATASTALI - ERRORI RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO DELLA TITOLARITA' DEI BENI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La errata intestazione degli atti inerenti all'esproprio (nella specie, del piano particolareggiato e del decreto di scorporo) non puo' considerarsi come un errore materiale rettificabile con la procedura indicata nel secondo comma dell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, bensi' un errore che investe la sostanza del procedimento, e che si riflette, quindi, necessariamente sul decreto di scorporo e ne produce l'illegittimita'. (Nella specie, il D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, aveva determinato la quota espropriabile con riferimento all'intero patrimonio del titolare premorto, invece che al soggetto passivo dell'esproprio, avendo preso in considerazione e riportato negli atti inerenti all'esproprio, i dati catastali intestati al de cuius premorto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte