Sentenza 78/1961 (ECLI:IT:COST:1961:78)
Massima numero 1402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  21/12/1961;  Decisione del  21/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1400  1401  1403  1404


Titolo
SENT. 78/61 C. USI CIVICI - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ESISTENZA ED ALLA CONSISTENZA DI UN DEMANIO COMUNALE - COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI - PROCEDIMENTO E PROVVEDIMENTO DI REINTEGRA - NATURA GIURISDIZIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN VIA INCIDENTALE - AMMISSIBILITA'.

Testo
In base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, il Commissario liquidatore degli usi civici nel procedimento in cui si discuta sull'esistenza e la consistenza di un demanio comunale esercita una funzione giurisdizionale e davanti ad esso percio' si svolge un procedimento giurisdizionale che si conclude con un provvedimento giurisdizionale. E', quindi, ammissibile che, durante un procedimento di reintegra che si svolga davanti al Commissario liquidatore degli usi civici, possa essere sollevata una questione di legittimita' costituzionale a norma dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e all'art. 23 della legge 1953, n. 87

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23