Sentenza 78/1961 (ECLI:IT:COST:1961:78)
Massima numero 1403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
21/12/1961; Decisione del
21/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/61 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO SULLA RILEVANZA - CONTENUTO - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - PRECLUSIONE DEL DIRITTO DELLE PARTI DI PROSEGUIRE, NEL GIUDIZIO A QUO, A DISCUTERE DELLA RILEVANZA - INSUSSISTENZA - POSSIBILITA' DI UNA DIVERSA PRONUNZIA SULLA RILEVANZA NEI GRADI SUCCESSIVI DI GIUDIZIO - CONSEGUENTE INEFFICACIA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SIGNIFICATO DELLA FORMULA "IN QUANTO" NELLE SENTENZE DICHIARATIVE DELL'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEI DECRETI DI ESPROPRIAZIONE.
SENT. 78/61 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO SULLA RILEVANZA - CONTENUTO - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - PRECLUSIONE DEL DIRITTO DELLE PARTI DI PROSEGUIRE, NEL GIUDIZIO A QUO, A DISCUTERE DELLA RILEVANZA - INSUSSISTENZA - POSSIBILITA' DI UNA DIVERSA PRONUNZIA SULLA RILEVANZA NEI GRADI SUCCESSIVI DI GIUDIZIO - CONSEGUENTE INEFFICACIA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SIGNIFICATO DELLA FORMULA "IN QUANTO" NELLE SENTENZE DICHIARATIVE DELL'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEI DECRETI DI ESPROPRIAZIONE.
Testo
I presupposti della questione di legittimita' costituzionale, che il giudice a quo accerta, attengono al giudizio di rilevanza, anzi si identificano con questo giudizio stesso. La Corte non puo' sostituirsi al giudice a quo, compiendo essa questo giudizio, ne' rinviargli gli atti, perche' si formi sul punto controverso la cosa giudicata, senza violare la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Non puo' essere contestato alle parti il diritto di proseguire nel giudizio a quo a discutere sulla fondatezza dei presupposti della questione di legittimita' costituzionale, ne' e' escluso che nei gradi successivi di giudizio una diversa pronunzia sulla rilevanza comporti, come sua conseguenza, l'inefficacia della sentenza della Corte, come e' fatto del resto palese dalla formula "in quanto" costantemente adoperata dalla Corte nelle sentenze dichiarative dell'illegittimita' costituzionale dei decreti di espropriazione.
I presupposti della questione di legittimita' costituzionale, che il giudice a quo accerta, attengono al giudizio di rilevanza, anzi si identificano con questo giudizio stesso. La Corte non puo' sostituirsi al giudice a quo, compiendo essa questo giudizio, ne' rinviargli gli atti, perche' si formi sul punto controverso la cosa giudicata, senza violare la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Non puo' essere contestato alle parti il diritto di proseguire nel giudizio a quo a discutere sulla fondatezza dei presupposti della questione di legittimita' costituzionale, ne' e' escluso che nei gradi successivi di giudizio una diversa pronunzia sulla rilevanza comporti, come sua conseguenza, l'inefficacia della sentenza della Corte, come e' fatto del resto palese dalla formula "in quanto" costantemente adoperata dalla Corte nelle sentenze dichiarative dell'illegittimita' costituzionale dei decreti di espropriazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23