Sentenza 78/1961 (ECLI:IT:COST:1961:78)
Massima numero 1404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
21/12/1961; Decisione del
21/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/61 E. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 18 DICEMBRE 1952, N. 3308 - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI DEMANIALI - VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 78/61 E. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 18 DICEMBRE 1952, N. 3308 - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI DEMANIALI - VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il provvedimento che espropria terreni demaniali viola la norma contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che consente di sottoporre all'espropriazione la proprieta' terriera privata, e travalica i confini segnati dalla legge di delegazione. E' illegittimo il D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale appartenenti al Comune di Garaguso.
Il provvedimento che espropria terreni demaniali viola la norma contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che consente di sottoporre all'espropriazione la proprieta' terriera privata, e travalica i confini segnati dalla legge di delegazione. E' illegittimo il D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale appartenenti al Comune di Garaguso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte