Sentenza 79/1961 (ECLI:IT:COST:1961:79)
Massima numero 1408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  21/12/1961;  Decisione del  21/12/1961
Deposito del 30/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1405  1406  1407


Titolo
SENT. 79/61 D. DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFETTI SU ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DI NORME CHE RINVIANO A DISPOSIZIONI GIA' DICHIARATE INCOSTITUZIONALI - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
Nessuna questione di illegittimita' puo' farsi in ordine a quelle norme che contengano un mero rinvio ad altre disposizioni, in quanto, se vengano meno queste ultime, e' lo stesso rinvio che viene a mancare. Non occorre, pertanto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale, sia pure parziale, dell'art. 10 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, poiche' esso fa rinvio, tra l'altro, alla regola del "solve et repete" enunciata dall'art. 149 della legge di registro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte