Sentenza 1/1962 (ECLI:IT:COST:1962:1)
Massima numero 1409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  23/01/1962;  Decisione del  23/01/1962
Deposito del 30/01/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1410  1411


Titolo
SENT. 1/62 A. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - TRATTAMENTO DIVERSO PER SITUAZIONI DIVERSE - LEGITTIMITA' - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO PER ALTRI MOTIVI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La costante giurisprudenza della Corte costituzionale sulla interpretazione dell'art. 3 della Costituzione e' nel senso che una diversita' di trattamento delle persone di fronte alla legge e' giustificata tutte le volte che il legislatore accerti, nella sua discrezionalita', una situazione diversa richiedente una particolare disciplina. Il D. Lgt. 21 ottobre 1915, n. 1558, e il R.D. legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, che escludono la responsabilita' dello Stato per infermita', lesioni o morte dei propri dipendenti per eventi di servizio, non hanno inteso attuare una particolare disciplina in vista di una particolare situazione, ma hanno voluto togliere ad una categoria di cittadini (i pubblici dipendenti) quei diritti che, quando lo Stato incorra in responsabilita', spettano a tutti gli altri. E vollero toglierli, fondamentalmente, per ragioni di economia e di protezione degli interessi dello Stato. I citati provvedimenti sono da ritenersi pertanto costituzionalmente illegittimi, perche' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte