Sentenza 1/1962 (ECLI:IT:COST:1962:1)
Massima numero 1410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  23/01/1962;  Decisione del  23/01/1962
Deposito del 30/01/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1409  1411


Titolo
SENT. 1/62 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - RESPONSABILITA' - DANNI SUBITI DAI DIPENDENTI STATALI PER EVENTI DI SERVIZIO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per quanto ampia possa essere, in ipotesi, la sfera nella quale il legislatore puo' regolare i rapporti tra lo Stato ed i suoi dipendenti anche agli effetti della responsabilita' verso di essi, sarebbe in contrasto con il precetto fondamentale contenuto nell'art. 28 della Costituzione una legge che adottasse una disciplina tale da escludere in tutto, piu' o meno manifestamente, la responsabilita' stessa in conseguenza di danni riportati per eventi di servizio. Sono da ritenersi, pertanto, costituzionalmente illegittimi, perche' in contrasto con l'art. 28 della Costituzione, il D. Lgt. 21 ottobre 1915, n. 1558, e il R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, che in alcuni casi escludono ogni risarcimento di danni ed in altri offrono un trattamento che puo' rappresentare una mera apparenza di indennizzo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 28

Altri parametri e norme interposte