Sentenza 1/1962 (ECLI:IT:COST:1962:1)
Massima numero 1411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
23/01/1962; Decisione del
23/01/1962
Deposito del 30/01/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/62 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGI ABROGATE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 1/62 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGI ABROGATE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.
Testo
L'avvenuta abrogazione di una legge non e' di ostacolo all'esercizio del sindacato di legittimita' costituzionale della legge stessa. (Fattispecie: D. lgt. 21 ottobre 1915, n. 1558; R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, abrogato con legge 6 marzo 1950, n. 104).
L'avvenuta abrogazione di una legge non e' di ostacolo all'esercizio del sindacato di legittimita' costituzionale della legge stessa. (Fattispecie: D. lgt. 21 ottobre 1915, n. 1558; R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, abrogato con legge 6 marzo 1950, n. 104).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte