Sentenza 2/1962 (ECLI:IT:COST:1962:2)
Massima numero 1414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  23/01/1962;  Decisione del  23/01/1962
Deposito del 30/01/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1412  1413  1415


Titolo
SENT. 2/62 C. RISERVA DI LEGGE - PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - IMPOSTE E TASSE - TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E SOVRAIMPOSIZIONE - NATURA DI PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA.

Testo
Gli articoli 195 del T.U. finanza locale e 332, quinto comma, del T.U. legge com. e prov., nonostante che nella loro formulazione si usi, rispettivamente, il termine di "tassa" per l'occupazione del suolo pubblico e quello di "aumenti di imposte, tasse e contributi", appaiono sicuramente compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 23 della Costituzione, perche' da molteplici elementi risulta che si tratta di prestazioni imposte, rispetto alle quali e' spesso del tutto irrilevante ogni manifestazione di volonta' del contribuente. Ne' sempre si puo' ravvisare nelle norme contenute negli articoli suddetti la prestazione di un'utilita' da parte dell'ente impositore, e tanto meno la sussistenza di un rapporto di equivalenza economica fra l'eventuale servizio o bene prestato al privato e la prestazione richiesta a questi, e cio' e' ancora piu' evidente quando intervengano successive sopraimposizioni, destinate in ogni caso ad alterare tale rapporto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte