Sentenza 2/1962 (ECLI:IT:COST:1962:2)
Massima numero 1415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  23/01/1962;  Decisione del  23/01/1962
Deposito del 30/01/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1412  1413  1414


Titolo
SENT. 2/62 D. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - TRIBUTI LOCALI - IMPOSTE E TASSE - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E RELATIVA SOVRAIMPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
I limiti ed i controlli che si affermano previsti nello art. 195 del T.U. per la finanza locale e nell'art. 332, quinto comma del T.U. della legge comunale e provinciale, non sono conformi al precetto costituzionale dell'art. 23 della Costituzione, in quanto non limitano il potere di imposizione del Comune, ma si risolvono nell'accertamento del presupposto di necessita' per la sovraimposizione ovvero in semplici pareri obbligatori, che non vincolano gli organi dell'amministrazione attiva. Neppure puo' essere considerato come limite sufficiente al potere di imposizione del Comune, il fabbisogno finanziario di esso, in quanto, essendo il Comune un ente a fini molteplici, il fabbisogno finanziario opererebbe con limite soltanto globale e come tale insufficiente a garantire i contribuenti delle singole imposte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte