Sentenza 3/1962 (ECLI:IT:COST:1962:3)
Massima numero 1416
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
06/02/1962; Decisione del
06/02/1962
Deposito del 14/02/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 3/62 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RINUNCIA AL RICORSO ACCETTATA DALLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO . CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ATTIENE ALL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA.
SENT. 3/62 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RINUNCIA AL RICORSO ACCETTATA DALLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO . CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ATTIENE ALL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA.
Testo
La rinunzia degli atti del giudizio, di cui all'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative, 16 marzo 1956, per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, incide esclusivamente sul processo e, qualora sia accettata, ne produce la estinzione, mentre la dichiarazione che e' cessata la materia del contendere costituisce pronunzia attinente all'oggetto della controversia e percio' non trova impedimento nella norma citata, ne' nell'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87. La norma dell'art. 27 delle Norme integrative, deve essere intesa come temperamento del divieto contenuto nel precedente art. 22, relativo ai giudizi di legittimita' costituzionale promossi in via incidentale, che esclude, dato il carattere particolare di tali giudizi, che in essi possano applicarsi gli istituti processuali della sospensione, della interruzione, e dell'estinzione, anche quando, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorita' giurisdizionale. Temperamento che si giustifica con la considerazione che i giudizi di legittimita' costituzionale in via principale e quelli per conflitto di attribuzione, sono promossi soltanto su istanza degli organi costituzionalmente qualificati, ai quali si e' coerentemente rimessa la valutazione circa l'opportunita', di fronte a situazioni sopravvenute, di desistere dal giudizio prima dell'emanazione della sentenza.
La rinunzia degli atti del giudizio, di cui all'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative, 16 marzo 1956, per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, incide esclusivamente sul processo e, qualora sia accettata, ne produce la estinzione, mentre la dichiarazione che e' cessata la materia del contendere costituisce pronunzia attinente all'oggetto della controversia e percio' non trova impedimento nella norma citata, ne' nell'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87. La norma dell'art. 27 delle Norme integrative, deve essere intesa come temperamento del divieto contenuto nel precedente art. 22, relativo ai giudizi di legittimita' costituzionale promossi in via incidentale, che esclude, dato il carattere particolare di tali giudizi, che in essi possano applicarsi gli istituti processuali della sospensione, della interruzione, e dell'estinzione, anche quando, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorita' giurisdizionale. Temperamento che si giustifica con la considerazione che i giudizi di legittimita' costituzionale in via principale e quelli per conflitto di attribuzione, sono promossi soltanto su istanza degli organi costituzionalmente qualificati, ai quali si e' coerentemente rimessa la valutazione circa l'opportunita', di fronte a situazioni sopravvenute, di desistere dal giudizio prima dell'emanazione della sentenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16/03/1956
n. 0
art. 27
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16/03/1956
n. 0
art. 22
legge 11/03/1953
n. 85
art. 38