Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Impugnazione dell'intera legge e di sue singole disposizioni - Ricorso delle Regioni Puglia e Campania - Eterogeneità delle previsioni impugnate, insufficiente motivazione e mancata corrispondenza tra la delibera a impugnare e il ricorso - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Puglia e Campania in riferimento agli artt. 1, 3, 116, 117, terzo comma, e 119, quarto comma, Cost., dell’intera legge n. 86 del 2024 e dell’art. 5, comma 2, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, prevede il finanziamento delle funzioni trasferite tramite la sola compartecipazione al gettito di tributi erariali. Le questioni sollevate dalla Regione Puglia sull’intera legge sono inammissibili perché non è chiaro quale sia la norma impugnata e neanche quale sia il parametro. Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 119, quarto comma, e 116 Cost. sono inammissibili in quanto assenti nella delibera della Giunta; analoga lacuna si riscontra per le questioni sollevate dalla Regione Campania in relazione all’art. 1 Cost. e al principio di ragionevolezza. La questione sollevata dalla Regione Puglia in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. è generica. Infine, la questione sollevata dalla Regione Campania con riferimento all’intera legge manca di motivazione, perché le censure sono argomentate solo con riferimento a singole disposizioni.