Sentenza 3/1962 (ECLI:IT:COST:1962:3)
Massima numero 1418
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  06/02/1962;  Decisione del  06/02/1962
Deposito del 14/02/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1416  1417


Titolo
SENT. 3/62 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTO A EFFICACIA IMMEDIATA E TEMPORALMENTE LIMITATA - ESAURIMENTO DEGLI EFFETTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO - PERMANENZA DELL'INTERESSE ALLA DECISIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.

Testo
Nel caso in cui venga sollevato conflitto rispetto ad un atto con efficacia immediata e limitata nel tempo, venuta meno nel corso del giudizio di competenza, va esclusa la possibilita' di dichiarare la cessazione della materia del contendere, trattandosi non gia' di annullamento dell'atto oggetto dell'impugnazione, ma di esaurimento degli effetti dell'atto, restando aperto il dibattito circa la spettanza del potere e permanendo di conseguenza l'interesse della parte ricorrente ad ottenere la decisione della Corte, con l'eventuale annullamento dell'atto emanato anche se ne e' cessato l'effetto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 38