Sentenza 4/1962 (ECLI:IT:COST:1962:4)
Massima numero 1420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  06/02/1962;  Decisione del  06/02/1962
Deposito del 14/02/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1419  1421  1422


Titolo
SENT. 4/62 B. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA (LIBERTA' DI) - ZOOTECNIA - DIVIETO DI TENERE BOVINI MASCHI SENZA PREVIA APPROVAZIONE PER LA MONTA - LEGGE 29 GIUGNO 1929, N. 1366, ART. 4 - FINALITA'.

Testo
Le restrizioni al diritto di tenere bovini idonei alla riproduzione, quando non sia stata previamente accertata la loro capacita' alla procreazione di soggetti selezionati (articolo 4 legge 29 giugno 1929, n. 1366), corrispondono a fini di utilita' sociale. L'incremento quantitativo ed il miglioramento genetico del bestiame bovino garantiscono la soddisfazione degli interessi sociali collegati alla massima utilizzazione del bestiame stesso in tutte le varie forme in cui essa si rende possibile, mirando a conciliare l'esigenza del piu' elevato rendimento con quella del minor costo dei prodotti stessi. Per il conseguimento di tali finalita' e' necessario l'intervento della pubblica autorita' per accertare sia l'immunita' dei riproduttori da malattie atte a compromettere la salute della prole, sia il possesso da parte loro dei caratteri che ne assicurino una razionale selezione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte