Sentenza 4/1962 (ECLI:IT:COST:1962:4)
Massima numero 1421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
06/02/1962; Decisione del
06/02/1962
Deposito del 14/02/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 4/62 C. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA (LIBERTA' DI) - CONTENUTO E LIMITAZIONI. RISERVA DI LEGGE - COST., ART. 41 - CARATTERI - COMPETENZA DEL PARLAMENTO - NON ESCLUDE UN'ATTIVITA' NORMATIVA SECONDARIA O DI ESECUZIONE DA PARTE DEL GOVERNO - OSSERVANZA DELLE DIRETTIVE E DEI CRITERI FISSATI DALLA LEGGE - NECESSITA'.
SENT. 4/62 C. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA (LIBERTA' DI) - CONTENUTO E LIMITAZIONI. RISERVA DI LEGGE - COST., ART. 41 - CARATTERI - COMPETENZA DEL PARLAMENTO - NON ESCLUDE UN'ATTIVITA' NORMATIVA SECONDARIA O DI ESECUZIONE DA PARTE DEL GOVERNO - OSSERVANZA DELLE DIRETTIVE E DEI CRITERI FISSATI DALLA LEGGE - NECESSITA'.
Testo
La riserva di legge di cui all'art. 41, comma ultimo, Cost. deve ritenersi necessaria anche per l'emanazione delle misure di cui al comma precedente dello stesso art. 41. Cio' si desume tanto dai principi generali informatori dell'ordinamento democratico (secondo i quali per ogni limite ai diritti dei cittadini occorre il consenso dell'organo che trae da costoro la propria diretta investitura), quanto dall'esigenza che la valutazione relativa alla convenienza dell'imposizione di uno o di altro limite sia effettuata avendo presente il quadro complessivo degli interventi statali nell'economia, inserendolo armonicamente in esso. Pertanto cio' compete al Parlamento, quale organo da cui emana l'indirizzo politico generale dello Stato. E' tuttavia da precisare che, riferendosi i limiti di cui si tratta, a diritti su mezzi o su attivita' rivolti alla produzione economica, la riserva di legge di cui all'art. 41 non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto normativo del Parlamento, dovendosi ritenere sufficiente che questo determini i criteri e le direttive idonee a contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attivita' normativa secondaria quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidate al governo, evitando che esse si svolgano in modo assolutamente discrezionale. Cfr.: 50/1957, 103/1957 C, 47/1958 B, 52/1958.
La riserva di legge di cui all'art. 41, comma ultimo, Cost. deve ritenersi necessaria anche per l'emanazione delle misure di cui al comma precedente dello stesso art. 41. Cio' si desume tanto dai principi generali informatori dell'ordinamento democratico (secondo i quali per ogni limite ai diritti dei cittadini occorre il consenso dell'organo che trae da costoro la propria diretta investitura), quanto dall'esigenza che la valutazione relativa alla convenienza dell'imposizione di uno o di altro limite sia effettuata avendo presente il quadro complessivo degli interventi statali nell'economia, inserendolo armonicamente in esso. Pertanto cio' compete al Parlamento, quale organo da cui emana l'indirizzo politico generale dello Stato. E' tuttavia da precisare che, riferendosi i limiti di cui si tratta, a diritti su mezzi o su attivita' rivolti alla produzione economica, la riserva di legge di cui all'art. 41 non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto normativo del Parlamento, dovendosi ritenere sufficiente che questo determini i criteri e le direttive idonee a contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attivita' normativa secondaria quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidate al governo, evitando che esse si svolgano in modo assolutamente discrezionale. Cfr.: 50/1957, 103/1957 C, 47/1958 B, 52/1958.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte