Sentenza 4/1962 (ECLI:IT:COST:1962:4)
Massima numero 1422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
06/02/1962; Decisione del
06/02/1962
Deposito del 14/02/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 4/62 D. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA (LIBERTA' DI) - ZOOTECNIA - DIVIETO DI TENERE BOVINI MASCHI IDONEI ALLA RIPRODUZIONE SENZA PREVIA APPROVAZIONE PER LA MONTA - MANCATA OSSERVANZA DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 41, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1929, N. 1366 - CONSEGUENZIALE ILLEGITTIMITA' DEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8 DELLA STESSA LEGGE.
SENT. 4/62 D. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA (LIBERTA' DI) - ZOOTECNIA - DIVIETO DI TENERE BOVINI MASCHI IDONEI ALLA RIPRODUZIONE SENZA PREVIA APPROVAZIONE PER LA MONTA - MANCATA OSSERVANZA DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 41, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1929, N. 1366 - CONSEGUENZIALE ILLEGITTIMITA' DEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8 DELLA STESSA LEGGE.
Testo
L'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, non soddisfa alla condizione della riserva di legge poiche' null'altro dispone se non il rinvio ai regolamenti ministeriali per la determinazione delle condizioni e procedure degli interventi rivolti a circoscrivere l'autonomia dei singoli in ordine alla proprieta' e disponibilita' dei bovini. I successivi articoli 5, 6, 7, lungi dallo specificare, sia pure genericamente, criteri idonei a dirigere l'attivita' della p.a., si limitano semplicemente a indicare - ed in termini molto vaghi - l'oggetto della regolamentazione affidata al potere esecutivo. Pertanto, l'art. 4 della legge n. 1366 e' incostituzionale. In applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, deve altresi' dichiararsi l'illegittimita' costituzionale anche degli artt. 5, 6, 7, 8, della medesima legge.
L'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, non soddisfa alla condizione della riserva di legge poiche' null'altro dispone se non il rinvio ai regolamenti ministeriali per la determinazione delle condizioni e procedure degli interventi rivolti a circoscrivere l'autonomia dei singoli in ordine alla proprieta' e disponibilita' dei bovini. I successivi articoli 5, 6, 7, lungi dallo specificare, sia pure genericamente, criteri idonei a dirigere l'attivita' della p.a., si limitano semplicemente a indicare - ed in termini molto vaghi - l'oggetto della regolamentazione affidata al potere esecutivo. Pertanto, l'art. 4 della legge n. 1366 e' incostituzionale. In applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, deve altresi' dichiararsi l'illegittimita' costituzionale anche degli artt. 5, 6, 7, 8, della medesima legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte