Sentenza 5/1962 (ECLI:IT:COST:1962:5)
Massima numero 1424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  08/02/1962;  Decisione del  08/02/1962
Deposito del 14/02/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1423  1425


Titolo
SENT. 5/62 B. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - CONFERIMENTO DI PRODOTTI ALL'AMMASSO - NATURA E FINALITA' DELL'ISTITUTO - DIFFERENZE DALLE ESPROPRIAZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 42 E 43 COST.

Testo
L'imposizione dell'obbligo di conferimento di certi prodotti all'ammasso rappresenta una misura di direzione pubblica dell'economia, rientrante fra quelle consentite dall'art. 41 Cost. al fine di orientare e coordinare le iniziative economiche nel senso del benessere collettivo, e si diversifica sia dall'espropriazione prevista dall'art. 42, comma terzo, Cost. - che si realizza mediante atto d'autorita' importante immediatamente il trasferimento della proprieta', mentre il trasferimento dei prodotti conferiti all'ammasso ha luogo in virtu' di una cessione, per quanto dovuta -, sia dall'espropriazione prevista dall'art. 43 Cost. che riguarda soltanto le imprese.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte