Sentenza 5/1962 (ECLI:IT:COST:1962:5)
Massima numero 1425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
08/02/1962; Decisione del
08/02/1962
Deposito del 14/02/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 5/62 C. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LIMITI - RISERVA DI LEGGE - AMMASSO - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE, DETERMINAZIONE DEI PREZZI E DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO AMMASSATO - CONTRASTO CON ART. 41 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 19 DECRETO LEGISLATIVO N. 439 DEL 1947, E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI PER LA PARTE IN CUI SI RIFERISCONO AL VINCOLO E ALL'AMMASSO DEL RISONE.
SENT. 5/62 C. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LIMITI - RISERVA DI LEGGE - AMMASSO - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE, DETERMINAZIONE DEI PREZZI E DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO AMMASSATO - CONTRASTO CON ART. 41 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 19 DECRETO LEGISLATIVO N. 439 DEL 1947, E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI PER LA PARTE IN CUI SI RIFERISCONO AL VINCOLO E ALL'AMMASSO DEL RISONE.
Testo
A norma dell'art. 41 Cost., limiti, programmi e controlli all'attivita' economica, allo scopo di rendere possibile la realizzazione di finalita' di ordine sociale, non possono venire imposti se non sulla base di una legge. Pertanto, rappresentando l'obbligo del conferimento all'ammasso di prodotti agricoli ai fini di tutela della produzione nell'interesse generale della collettivita' nazionale, un limite imposto all'attivita' economica dei produttori per ragioni di utilita' sociale, il principio della riserva di legge deve essere osservato in ordine ai criteri per la classificazione e la determinazione dei prezzi delle singole qualita' di risone conferite all'ammasso e per la distribuzione del prodotto ammassato. In mancanza quindi di disposizioni dotate di portata specificativa adeguata per soddisfare la garanzia del detto principio, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 19 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, e di conseguenza, tutte le altre norme per la parte che si riferiscono al vincolo ed all'ammasso del risone.
A norma dell'art. 41 Cost., limiti, programmi e controlli all'attivita' economica, allo scopo di rendere possibile la realizzazione di finalita' di ordine sociale, non possono venire imposti se non sulla base di una legge. Pertanto, rappresentando l'obbligo del conferimento all'ammasso di prodotti agricoli ai fini di tutela della produzione nell'interesse generale della collettivita' nazionale, un limite imposto all'attivita' economica dei produttori per ragioni di utilita' sociale, il principio della riserva di legge deve essere osservato in ordine ai criteri per la classificazione e la determinazione dei prezzi delle singole qualita' di risone conferite all'ammasso e per la distribuzione del prodotto ammassato. In mancanza quindi di disposizioni dotate di portata specificativa adeguata per soddisfare la garanzia del detto principio, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 19 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, e di conseguenza, tutte le altre norme per la parte che si riferiscono al vincolo ed all'ammasso del risone.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte