Sentenza 6/1962 (ECLI:IT:COST:1962:6)
Massima numero 1426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
08/02/1962; Decisione del
08/02/1962
Deposito del 14/02/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/62 A. LIBERTA' PERSONALE - PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE O RITIRO DELLA PATENTE.
SENT. 6/62 A. LIBERTA' PERSONALE - PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE O RITIRO DELLA PATENTE.
Testo
Il provvedimento prefettizio di sospensione e quello di ritiro della patente (previsto dagli artt. 91, quinto comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 94, primo comma, n. 8, R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740) non violano ne' menomano in alcun modo la liberta' personale qual'e' tutelata nell'art. 13 della Costituzione: essi si limitano a togliere o a sospendere l'esercizio del diritto di guidare autoveicoli e percio' non colpiscono, almeno in via diretta, la persona fisica del conducente, come invece accadrebbe per es. con l'arresto.
Il provvedimento prefettizio di sospensione e quello di ritiro della patente (previsto dagli artt. 91, quinto comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 94, primo comma, n. 8, R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740) non violano ne' menomano in alcun modo la liberta' personale qual'e' tutelata nell'art. 13 della Costituzione: essi si limitano a togliere o a sospendere l'esercizio del diritto di guidare autoveicoli e percio' non colpiscono, almeno in via diretta, la persona fisica del conducente, come invece accadrebbe per es. con l'arresto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte