Sentenza 6/1962 (ECLI:IT:COST:1962:6)
Massima numero 1427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  08/02/1962;  Decisione del  08/02/1962
Deposito del 14/02/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1426  1428


Titolo
SENT. 6/62 B. CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - SOSPENSIONE E RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non la liberta' di circolare di cui all'art. 16 della Costituzione, e' colpita dalle norme di cui agli artt. 91, quinto comma, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 94, primo comma, n. 8, del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, ma il diritto di guidare un autoveicolo; e poiche' nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: dimodoche' la patente, come e' concessa caso per caso, in applicazione di una norma di legge ordinaria, cosi' puo' essere tolta, in virtu' di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la liberta' di circolazione costituzionalmente garantita.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte