Sentenza 6/1962 (ECLI:IT:COST:1962:6)
Massima numero 1428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
08/02/1962; Decisione del
08/02/1962
Deposito del 14/02/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/62 C. SICUREZZA PUBBLICA - CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE O DI RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA - NATURA GIURIDICA - ESCLUSIONE DEL CARATTERE PUNITIVO - MISURA PROVVISORIA DI POLIZIA - CARATTERI DIFFERENZIALI RISPETTO AL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE PUNITIVO DI SOSPENSIONE DOPO L'ACCERTAMENTO DEL REATO.
SENT. 6/62 C. SICUREZZA PUBBLICA - CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE O DI RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA - NATURA GIURIDICA - ESCLUSIONE DEL CARATTERE PUNITIVO - MISURA PROVVISORIA DI POLIZIA - CARATTERI DIFFERENZIALI RISPETTO AL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE PUNITIVO DI SOSPENSIONE DOPO L'ACCERTAMENTO DEL REATO.
Testo
Il provvedimento prefettizio di sospensione o di ritiro della patente non ha carattere punitivo, ma e' misura provvisoria di polizia determinata da motivi di sicurezza pubblica. La sospensione ordinata dal prefetto, a differenza da quella che, dopo l'accertamento del reato, puo' essere ordinata dall'autorita' giudiziaria, e' determinata non dallo scopo di colpire con una pena il contegno colposo del conducente, ma di difendere la societa' da un individuo che puo' arrecare danno. Le norme di cui agli artt. 91, quinto comma, D.P.R. n. 393 del 1959 e 94, primo comma, n. 8, R.D. n. 1740 del 1933, - traendo ispirazione dal fatto certo dell'investimento, che di per se', per la sua gravita' o perche' si accompagna alla trasgressione d'una regola di condotta, provoca indubbiamente un allarme nei confronti di chi ne e' stato il protagonista ed e' indizio della pericolosita' di quest'ultimo - non violano il precetto di cui all'art. 27 della Costituzione.
Il provvedimento prefettizio di sospensione o di ritiro della patente non ha carattere punitivo, ma e' misura provvisoria di polizia determinata da motivi di sicurezza pubblica. La sospensione ordinata dal prefetto, a differenza da quella che, dopo l'accertamento del reato, puo' essere ordinata dall'autorita' giudiziaria, e' determinata non dallo scopo di colpire con una pena il contegno colposo del conducente, ma di difendere la societa' da un individuo che puo' arrecare danno. Le norme di cui agli artt. 91, quinto comma, D.P.R. n. 393 del 1959 e 94, primo comma, n. 8, R.D. n. 1740 del 1933, - traendo ispirazione dal fatto certo dell'investimento, che di per se', per la sua gravita' o perche' si accompagna alla trasgressione d'una regola di condotta, provoca indubbiamente un allarme nei confronti di chi ne e' stato il protagonista ed e' indizio della pericolosita' di quest'ultimo - non violano il precetto di cui all'art. 27 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte