Sentenza 7/1962 (ECLI:IT:COST:1962:7)
Massima numero 1429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  20/02/1962;  Decisione del  20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1430  1431  1432  1433  1434  1435  1436


Titolo
SENT. 7/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - GIUDIZIO SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA MEDIANTE RINVIO ALLE DEDUZIONI DELLE PARTI - DIMOSTRAZIONE DELLA RILEVANZA EMERGENTE DAGLI ATTI DI CAUSA.

Testo
Il giudizio sulla non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita' puo' essere validamente effettuato dal giudice a quo mediante rinvio alle deduzioni svolte a suo sostegno dalla parte che l'ha sollevata. In ordine all'apprezzamento della rilevanza da attribuire alla soluzione della questione stessa non e' da richiedere un'apposita motivazione quando dagli atti di causa se ne palesi evidente la sussistenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23