Sentenza 7/1962 (ECLI:IT:COST:1962:7)
Massima numero 1429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
20/02/1962; Decisione del
20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 7/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - GIUDIZIO SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA MEDIANTE RINVIO ALLE DEDUZIONI DELLE PARTI - DIMOSTRAZIONE DELLA RILEVANZA EMERGENTE DAGLI ATTI DI CAUSA.
SENT. 7/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - GIUDIZIO SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA MEDIANTE RINVIO ALLE DEDUZIONI DELLE PARTI - DIMOSTRAZIONE DELLA RILEVANZA EMERGENTE DAGLI ATTI DI CAUSA.
Testo
Il giudizio sulla non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita' puo' essere validamente effettuato dal giudice a quo mediante rinvio alle deduzioni svolte a suo sostegno dalla parte che l'ha sollevata. In ordine all'apprezzamento della rilevanza da attribuire alla soluzione della questione stessa non e' da richiedere un'apposita motivazione quando dagli atti di causa se ne palesi evidente la sussistenza.
Il giudizio sulla non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita' puo' essere validamente effettuato dal giudice a quo mediante rinvio alle deduzioni svolte a suo sostegno dalla parte che l'ha sollevata. In ordine all'apprezzamento della rilevanza da attribuire alla soluzione della questione stessa non e' da richiedere un'apposita motivazione quando dagli atti di causa se ne palesi evidente la sussistenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23