Sentenza 7/1962 (ECLI:IT:COST:1962:7)
Massima numero 1430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  20/02/1962;  Decisione del  20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1429  1431  1432  1433  1434  1435  1436


Titolo
SENT. 7/62 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - SINDACATO DELLA CORTE SULL'OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DA PARTE DEL LEGISLATORE - LIMITI - ACCERTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DA CUI SI DESUME L'INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI DELLA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO.

Testo
E' da ribadire che, mentre e' da ritenere implicita nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione l'esigenza di disporre trattamenti differenziati per situazioni obbiettivamente diverse, resta aperto alla Corte Costituzionale - nel sindacare l'osservanza, da parte del legislatore, di detto principio - l'accertamento delle circostanze dalle quali si desume l'inesistenza di ogni presupposto idoneo a giustificare la diversita' del trattamento. Cfr.: Sentt. nn. 3/1957, 28/1957 e 118/1957; 53/1958; 46/1959; 16/1960.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte