Sentenza 7/1962 (ECLI:IT:COST:1962:7)
Massima numero 1431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  20/02/1962;  Decisione del  20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1429  1430  1432  1433  1434  1435  1436


Titolo
SENT. 7/62 C. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - INTERPRETAZIONE - EFFETTI - CONTRATTI AGRARI - AFFITTO - CANONI - CANONE IN GRANO (O RAGGUAGLIATO A GRANO) - RIDUZIONE OPE LEGIS - D.L.C.P.S. 1 APRILE 1947, N. 277, E LEGGI N. 1140 DEL 1948, N. 479 DEL 1949, N. 505 DEL 1950, N. 435 DEL 1951, N. 765 DEL 1952, N. 4 DEL 1955 E N. 244 DEL 1957 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.

Testo
Il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge di cui all'art. 3 Cost., va inteso nel senso che, come non e' consentito di trattare in modo diverso situazioni identiche, cosi' non e' consentito di trattare in modo eguale situazioni obbiettivamente diverse. Pertanto, il mantenimento della riduzione del canone di fitto determinato in grano o ragguagliato a grano, pur dopo l'eliminazione del premio di coltivazione e l'abolizione dell'ammasso obbligatorio, disposto dall'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 - statuizione ribadita, per le rispettive annate agrarie, dall'art. 1 legge n. 479 del 1949, dall'art. 3 legge n. 505 del 1950, dall'art. 1 legge n. 435 del 1951, e prorogata sine die dall'art. 1 legge n. 765 del 1952 -, non contrasta con il principio in questione perche' non da' luogo ad ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a quanto praticato nei casi di canoni non pattuiti in grano - diversificando la posizione dei produttori in base alla circostanza del tutto accidentale di essere ammessi al conferimento -, dato che per la quantita' rientrante nel contingente il concedente si avvantaggia in modo diretto del prezzo superiore a quello di libera contrattazione fissato dal C.I.P. e per l'altra viene a godere del sovraprezzo che indirettamente risulta dalla graduale immissione al consumo del grano ammassato che, stabilizzando i prezzi, preserva i produttori dai ribassi che altrimenti si produrrebbero a loro danno.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte