Sentenza 7/1962 (ECLI:IT:COST:1962:7)
Massima numero 1432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  20/02/1962;  Decisione del  20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1429  1430  1431  1433  1434  1435  1436


Titolo
SENT. 7/62 D. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - PORTATA - EFFETTI - CONTRATTI AGRARI - AFFITTO - CANONI - CANONE DI FITTO IN GRANO (O RAGGUAGLIATO A GRANO) - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO - D.L.C.P.S. 1 APRILE 1947, N. 277, E LEGGI N. 1140 DEL 1948, N. 479 DEL 1949, N. 505 DEL 1950, N. 435 DEL 1951, N. 765 DEL 1952, N. 4 DEL 1955 E N. 244 DEL 1957 - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.

Testo
Il principio di eguaglianza comporta che situazioni obbiettivamente diverse vengano trattate in modo differenziato, per cui e' da escludere la illegittimita' costituzionale allorche' la diversita' di disciplina giuridica non sia arbitraria ma risponda ad una effettiva differenziazione delle situazioni di fatto. Non viola pertanto detto principio il trattamento diversificato disposto dal d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 277, e dalle leggi n. 1140 del 1948, n. 479 del 1949, n. 505 del 1950, n. 435 del 1951, n. 765 del 1952, n. 4 del 1955 e n. 244 del 1957, per i canoni in grano nei contratti di fitto di fondi rustici, deducendosi la sua non arbitrarieta' anche dagli interessi di carattere generale cui soddisfa la cultura granaria rivolta ad un prodotto di prima necessita' per la popolazione e tale da giustificare ogni intervento dello Stato idoneo ad incrementarla, o, per lo meno, a non scoraggiarla, e dalla struttura dei contratti agrari con canoni in grano (o ragguagliati in grano), che si presenta piu' uniforme nelle varie regioni, e tale da non fare apparire ingiusta una riduzione operata nella stessa misura per tutto il territorio dello Stato. Ne' rileva la circostanza che la riduzione operi sia sul canone in natura che su quello risultante dalla conversione in danaro, dato che il ragguaglio del canone va effettuato in relazione al prezzo corrente - che non coincide con quello di mercato - con correlativo onere dell'affittuario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte