Sentenza 7/1962 (ECLI:IT:COST:1962:7)
Massima numero 1433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
20/02/1962; Decisione del
20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 7/62 E. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - COSTITUZIONE, ARTT. 41 E 42 - INTERPRETAZIONE - LIMITI FINALITA' - CONTRATTI AGRARI - CANONE DI FITTO PATTUITO IN GRANO O RAGGUAGLIATO AL PREZZO DEL GRANO - RIDUZIONE OBBLIGATORIA - D.L.C.P.S. 1 APRILE 1947, N. 277, E LEGGI N. 1140 DEL 1948, N. 479 DEL 1949, N. 505 DEL 1950, N. 435 DEL 1951, N. 765 DEL 1952, N. 4 DEL 1955 E N. 244 DEL 1957 - ESIGENZA DI OVVIARE AL DANNO PER GLI AFFITTUARI DERIVANTE DAL MANTENIMENTO DEI CANONI PREBELLICI - CONTRASTO CON L'ART. 41 COST. - ESCLUSIONE - POTESTA' DEL LEGISLATORE ORDINARIO DI RICONDURRE AD EQUITA' I RAPPORTI CONTRATTUALI SPEREQUATI (SPECIE SE A DANNO DEL CONTRAENTE PIU' DEBOLE).
SENT. 7/62 E. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - COSTITUZIONE, ARTT. 41 E 42 - INTERPRETAZIONE - LIMITI FINALITA' - CONTRATTI AGRARI - CANONE DI FITTO PATTUITO IN GRANO O RAGGUAGLIATO AL PREZZO DEL GRANO - RIDUZIONE OBBLIGATORIA - D.L.C.P.S. 1 APRILE 1947, N. 277, E LEGGI N. 1140 DEL 1948, N. 479 DEL 1949, N. 505 DEL 1950, N. 435 DEL 1951, N. 765 DEL 1952, N. 4 DEL 1955 E N. 244 DEL 1957 - ESIGENZA DI OVVIARE AL DANNO PER GLI AFFITTUARI DERIVANTE DAL MANTENIMENTO DEI CANONI PREBELLICI - CONTRASTO CON L'ART. 41 COST. - ESCLUSIONE - POTESTA' DEL LEGISLATORE ORDINARIO DI RICONDURRE AD EQUITA' I RAPPORTI CONTRATTUALI SPEREQUATI (SPECIE SE A DANNO DEL CONTRAENTE PIU' DEBOLE).
Testo
Gli artt. 41 e 42 della Costituzione, mentre affermano in linea di massima la liberta' dell'iniziativa economica privata ed il libero godimento della proprieta' privata, consentono tuttavia che all'una ed all'altro siano imposti dei limiti, al fine di farli armonizzare con l'utilita' sociale e rendere possibile quella funzione sociale che non puo' disgiungersi dal godimento dei beni di produzione o, piu' generalmente, dall'esercizio di ogni attivita' produttiva. L'esigenza del conseguimento di tali fini come giustifica l'imposizione di condizioni restrittive per lo svolgimento dell'autonomia contrattuale, cosi' puo' consentire la modifica o l'eliminazione di clausole di contratti in corso quando esse si rivelino contrastanti con l'utilita' sociale. Pertanto, la riduzione obbligatoria dei canoni in grano (o ragguagliati a grano) - disposta dal d.l.C.P.S. n. 277 del 1947 e dalle leggi n. 1140 del 1948, n. 479 del 1949, n. 505 del 1950, n. 435 del 1951, n. 765 del 1952, n. 4 del 1955 e n. 244 del 1957 -, corrispondendo all'esigenza di eliminare od attenuare il danno economico che ne sarebbe venuto agli affittuari dal mantenimento di quelli pattuiti in contratto in conseguenza del grave mutamento derivato dagli eventi bellici, non contrasta con l'art. 41 Cost. che conferisce al legislatore il potere di ricondurre ad equita' i rapporti contrattuali sperequati a danno di una delle parti, tanto piu' che si tratta di quella da ritenere piu' debole ai sensi dell'art. 3, comma secondo, Cost.
Gli artt. 41 e 42 della Costituzione, mentre affermano in linea di massima la liberta' dell'iniziativa economica privata ed il libero godimento della proprieta' privata, consentono tuttavia che all'una ed all'altro siano imposti dei limiti, al fine di farli armonizzare con l'utilita' sociale e rendere possibile quella funzione sociale che non puo' disgiungersi dal godimento dei beni di produzione o, piu' generalmente, dall'esercizio di ogni attivita' produttiva. L'esigenza del conseguimento di tali fini come giustifica l'imposizione di condizioni restrittive per lo svolgimento dell'autonomia contrattuale, cosi' puo' consentire la modifica o l'eliminazione di clausole di contratti in corso quando esse si rivelino contrastanti con l'utilita' sociale. Pertanto, la riduzione obbligatoria dei canoni in grano (o ragguagliati a grano) - disposta dal d.l.C.P.S. n. 277 del 1947 e dalle leggi n. 1140 del 1948, n. 479 del 1949, n. 505 del 1950, n. 435 del 1951, n. 765 del 1952, n. 4 del 1955 e n. 244 del 1957 -, corrispondendo all'esigenza di eliminare od attenuare il danno economico che ne sarebbe venuto agli affittuari dal mantenimento di quelli pattuiti in contratto in conseguenza del grave mutamento derivato dagli eventi bellici, non contrasta con l'art. 41 Cost. che conferisce al legislatore il potere di ricondurre ad equita' i rapporti contrattuali sperequati a danno di una delle parti, tanto piu' che si tratta di quella da ritenere piu' debole ai sensi dell'art. 3, comma secondo, Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte