Sentenza 7/1962 (ECLI:IT:COST:1962:7)
Massima numero 1435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
20/02/1962; Decisione del
20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 7/62 G. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO - CANONI - CANONE IN GRANO (O RAGGUAGLIATO A GRANO) - PEREQUAZIONE UNIFORME E DI CARATTERE GENERALE ANZICHE' DA EFFETTUARSI CASO PER CASO ATTESO IL MINOR RILIEVO DELLE PARTICOLARITA' DELLE SINGOLE SITUAZIONI - RAZIONALITA' DEL CRITERIO - GIUDIZI DI PEREQUAZIONE - ESCLUSIONE - INSINDACABILITA' DEI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO IL LEGISLATORE AD EFFETTUARE UNA PEREQUAZIONE DI CARATTERE GENERALE ED UNIFORME PER TALUNE ANNATE AGRARIE.
SENT. 7/62 G. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO - CANONI - CANONE IN GRANO (O RAGGUAGLIATO A GRANO) - PEREQUAZIONE UNIFORME E DI CARATTERE GENERALE ANZICHE' DA EFFETTUARSI CASO PER CASO ATTESO IL MINOR RILIEVO DELLE PARTICOLARITA' DELLE SINGOLE SITUAZIONI - RAZIONALITA' DEL CRITERIO - GIUDIZI DI PEREQUAZIONE - ESCLUSIONE - INSINDACABILITA' DEI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO IL LEGISLATORE AD EFFETTUARE UNA PEREQUAZIONE DI CARATTERE GENERALE ED UNIFORME PER TALUNE ANNATE AGRARIE.
Testo
Riconosciuta la razionalita' di una data disciplina giuridica ed esclusa la sussistenza di un trattamento differenziato arbitrario, sfuggono all'apprezzamento della Corte Costituzionale i motivi di opportunita' che hanno indotto il legislatore ad optare per una piuttosto che per un'altra soluzione. Pertanto non compete alla Corte sindacare le ragioni per le quali, mentre per la generalita' dei contratti agrari, con il D.L.C.P.S. n. 277 del 1947 e con le leggi n. 1140 del 1948, n. 321 del 1949, n. 479 del 1949, n. 505 del 1950, n. 435 del 1951, n. 765 del 1952, n. 4 del 1955 e n. 244 del 1957, si e' ritenuto necessario consentire la riduzione ad equita' delle clausole con riferimento alle situazioni specifiche dei singoli rapporti, per quelli i cui canoni erano stati stipulati in grano (o ragguagliati a grano), e' parso opportuno effettuare una perequazione di carattere generale ed uniforme per talune annate agrarie, nella considerazione che per essi le particolarita' delle singole situazioni avessero valore secondario e marginale.
Riconosciuta la razionalita' di una data disciplina giuridica ed esclusa la sussistenza di un trattamento differenziato arbitrario, sfuggono all'apprezzamento della Corte Costituzionale i motivi di opportunita' che hanno indotto il legislatore ad optare per una piuttosto che per un'altra soluzione. Pertanto non compete alla Corte sindacare le ragioni per le quali, mentre per la generalita' dei contratti agrari, con il D.L.C.P.S. n. 277 del 1947 e con le leggi n. 1140 del 1948, n. 321 del 1949, n. 479 del 1949, n. 505 del 1950, n. 435 del 1951, n. 765 del 1952, n. 4 del 1955 e n. 244 del 1957, si e' ritenuto necessario consentire la riduzione ad equita' delle clausole con riferimento alle situazioni specifiche dei singoli rapporti, per quelli i cui canoni erano stati stipulati in grano (o ragguagliati a grano), e' parso opportuno effettuare una perequazione di carattere generale ed uniforme per talune annate agrarie, nella considerazione che per essi le particolarita' delle singole situazioni avessero valore secondario e marginale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte