Sentenza 7/1962 (ECLI:IT:COST:1962:7)
Massima numero 1436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  20/02/1962;  Decisione del  20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1429  1430  1431  1432  1433  1434  1435


Titolo
SENT. 7/62 H. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO - CANONI - CANONE IN GRANO (O RAGGUAGLIATO A GRANO) - RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DELLA PEREQUAZIONE - D.L.C.P.S. 1 APRILE 1947, N. 277, ART. 5, ULTIMO COMMA, E LEGGE 18 AGOSTO 1948, N. 1140, ART. 3, ULTIMO COMMA - AZIONE GENERALE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA, EX ART. 1467 COD. CIV. - AMMISSIBILITA' - LIMITE - DIVIETO DI INVOCARE LA SVALUTAZIONE MONETARIA PER OTTENERE LA MODIFICA DELLE CLAUSOLE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEL CANONE.

Testo
Rispetto ai contratti agrari per i quali gli artt. 5, ultimo comma, del D.L.C.P.S. n. 277 del 1947 e 3, ultimo comma, della legge n. 1140 del 1948 hanno stabilito la riduzione del canone ed escluso il giudizio di perequazione, sussiste la possibilita' di avvalersi della norma generale sull'eccessiva onerosita' sopravvenuta di cui all'art. 1467 cod. civ., allorche' ne ricorrano le condizioni e sempreche' siano osservate le modalita' ivi previste; ma non puo' essere invocata come causa di eccessiva onerosita' sopravvenuta la svalutazione monetaria al solo scopo di ottenere non gia' la risoluzione del contratto, bensi' la modifica delle clausole relative alla prestazione del canone.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte