Sentenza 8/1962 (ECLI:IT:COST:1962:8)
Massima numero 1437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
20/02/1962; Decisione del
20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 8/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - MOTIVAZIONE ATTINENTE AD UNA SOLA DELLE NORME CONTENUTE IN UN TESTO LEGISLATIVO - GENERICA INDICAZIONE NEL DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA DELL'INTERO TESTO LEGISLATIVO - ESTENSIONE A QUEST'ULTIMO DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE PROPOSTI NEL GIUDIZIO PRINCIPALE E RIFERITI SOLO NELLA PARTE NARRATIVA DELL'ORDINANZA - ESCLUSIONE.
SENT. 8/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - MOTIVAZIONE ATTINENTE AD UNA SOLA DELLE NORME CONTENUTE IN UN TESTO LEGISLATIVO - GENERICA INDICAZIONE NEL DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA DELL'INTERO TESTO LEGISLATIVO - ESTENSIONE A QUEST'ULTIMO DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE PROPOSTI NEL GIUDIZIO PRINCIPALE E RIFERITI SOLO NELLA PARTE NARRATIVA DELL'ORDINANZA - ESCLUSIONE.
Testo
La generica censura di illegittimita' costituzionale di un intero testo legislativo nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio del giudice a quo, la cui motivazione concerne invece profili di illegittimita' costituzionale attinenti ad una sola norma dello stesso testo, non comporta l'estensione dell'impugnazione anche agli altri profili di illegittimita' fatti valere nel giudizio principale e riferiti, come tali, nella parte narrativa dell'ordinanza di rinvio, quando sia lecito ritenere che l'indicazione generica nel dispositivo e' stata ispirata unicamente dallo stretto nesso di indipendenza logica rilevabile tra le disposizioni della legge, e quindi dalla ovvia estensione dell'eventuale vizio di illegittimita' di quella considerata in motivazione a tutte le altre.
La generica censura di illegittimita' costituzionale di un intero testo legislativo nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio del giudice a quo, la cui motivazione concerne invece profili di illegittimita' costituzionale attinenti ad una sola norma dello stesso testo, non comporta l'estensione dell'impugnazione anche agli altri profili di illegittimita' fatti valere nel giudizio principale e riferiti, come tali, nella parte narrativa dell'ordinanza di rinvio, quando sia lecito ritenere che l'indicazione generica nel dispositivo e' stata ispirata unicamente dallo stretto nesso di indipendenza logica rilevabile tra le disposizioni della legge, e quindi dalla ovvia estensione dell'eventuale vizio di illegittimita' di quella considerata in motivazione a tutte le altre.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23