Sentenza 15/2020 (ECLI:IT:COST:2020:15)
Massima numero 42460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
16/01/2020; Decisione del
16/01/2020
Deposito del 11/02/2020; Pubblicazione in G. U. 12/02/2020
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria - Coefficiente di ragguaglio - Applicazione del tasso giornaliero previsto dal codice penale (250 euro) anziché di quello più favorevole dettato per il procedimento per decreto penale (75 euro) - Denunciata disparità di trattamento tra imputati di fatti di reato identici e contrasto con la funzione rieducativa della pena - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni - Auspicio per un intervento del legislatore.
Reati e pene - Sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria - Coefficiente di ragguaglio - Applicazione del tasso giornaliero previsto dal codice penale (250 euro) anziché di quello più favorevole dettato per il procedimento per decreto penale (75 euro) - Denunciata disparità di trattamento tra imputati di fatti di reato identici e contrasto con la funzione rieducativa della pena - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni - Auspicio per un intervento del legislatore.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 135 cod. pen., nella parte in cui stabilisce il tasso di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive in ragione di 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva, anziché il diverso tasso, previsto dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., di 75 euro per un giorno di pena detentiva, aumentabili fino al triplo tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il giudice a quo da un lato censura una disposizione destinata ad operare in una pluralità di ipotesi - dalla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nel caso previsto dall'art. 2, comma 3, cod. pen., alla determinazione del limite massimo di pena che consente i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna ai sensi, rispettivamente, degli artt. 163, comma 1, e 175, comma 2, cod. pen. - del tutto distinte rispetto alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, che viene in considerazione nel procedimento a quo e, dall'altro, omette di censurare la disposizione di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, che detta lo speciale criterio di ragguaglio applicabile nel caso concreto. È comunque auspicabile che il legislatore intervenga a porre rimedio alla eccessiva onerosità, per molti condannati, della sostituzione della pena pecuniaria, nel quadro di un complessivo intervento volto a restituire effettività a essa, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale. (Precedenti citati: sentenza n. 279 del 2019 e n. 131 del 1979).
Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 135 cod. pen., nella parte in cui stabilisce il tasso di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive in ragione di 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva, anziché il diverso tasso, previsto dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., di 75 euro per un giorno di pena detentiva, aumentabili fino al triplo tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il giudice a quo da un lato censura una disposizione destinata ad operare in una pluralità di ipotesi - dalla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nel caso previsto dall'art. 2, comma 3, cod. pen., alla determinazione del limite massimo di pena che consente i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna ai sensi, rispettivamente, degli artt. 163, comma 1, e 175, comma 2, cod. pen. - del tutto distinte rispetto alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, che viene in considerazione nel procedimento a quo e, dall'altro, omette di censurare la disposizione di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, che detta lo speciale criterio di ragguaglio applicabile nel caso concreto. È comunque auspicabile che il legislatore intervenga a porre rimedio alla eccessiva onerosità, per molti condannati, della sostituzione della pena pecuniaria, nel quadro di un complessivo intervento volto a restituire effettività a essa, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale. (Precedenti citati: sentenza n. 279 del 2019 e n. 131 del 1979).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 135
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte