Sentenza 8/1962 (ECLI:IT:COST:1962:8)
Massima numero 1438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  20/02/1962;  Decisione del  20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1437  1439  1440  1441  1442


Titolo
SENT. 8/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LIMITI. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MANCATO ESAME DI QUESTIONI DI LEGITTIMITA' PROPOSTE NEL GIUDIZIO PRINCIPALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.

Testo
L'oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' delimitato dall'ordinanza di rinvio, con cui il giudice a quo, motivandone la rilevanza, rimette alla Corte la questione che ritiene sia indispensabile risolvere ai fini della decisione del giudizio principale. Pertanto, anche nel caso di mancato esame, nell'ordinanza di rinvio, di talune delle questioni di legittimita' proposte nel giudizio principale, la Corte costituzionale non puo' disporre la restituzione degli atti al giudice a quo perche' si pronunci al riguardo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23