Sentenza 8/1962 (ECLI:IT:COST:1962:8)
Massima numero 1439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
20/02/1962; Decisione del
20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 8/62 C. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - PORTATA E LIMITI DEL PRINCIPIO - CONTRATTI AGRARI - RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI - LEGGE 10 OTTOBRE 1957, N. 921 - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 8/62 C. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - PORTATA E LIMITI DEL PRINCIPIO - CONTRATTI AGRARI - RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI - LEGGE 10 OTTOBRE 1957, N. 921 - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione va inteso nel senso che dev'essere assicurato ad ognuno eguaglianza di trattamento quando siano ragionevolmente ritenute eguali le condizioni soggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono; ma non nel senso che il legislatore non possa stabilire trattamenti diversi per regolare situazioni che, nel suo apprezzamento discrezionale, ritenga diverse, in modo da adeguare la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita economica e sociale. Pertanto, la normativa sui canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati da eccezionali avversita' atmosferiche, di cui alla legge 10 ottobre 1957 n. 921, in quanto tende a riequilibrare la situazione economica compromessa nel settore delle affittanze agricole da eventi straordinari, mediante una regolamentazione differenziata, frutto di un apprezzamento tipicamente discrezionale del legislatore circa la diversita' delle situazioni e l'opportunita' di una correlativa diversita' di trattamento, non contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
Il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione va inteso nel senso che dev'essere assicurato ad ognuno eguaglianza di trattamento quando siano ragionevolmente ritenute eguali le condizioni soggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono; ma non nel senso che il legislatore non possa stabilire trattamenti diversi per regolare situazioni che, nel suo apprezzamento discrezionale, ritenga diverse, in modo da adeguare la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita economica e sociale. Pertanto, la normativa sui canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati da eccezionali avversita' atmosferiche, di cui alla legge 10 ottobre 1957 n. 921, in quanto tende a riequilibrare la situazione economica compromessa nel settore delle affittanze agricole da eventi straordinari, mediante una regolamentazione differenziata, frutto di un apprezzamento tipicamente discrezionale del legislatore circa la diversita' delle situazioni e l'opportunita' di una correlativa diversita' di trattamento, non contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte