Sentenza 8/1962 (ECLI:IT:COST:1962:8)
Massima numero 1440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
20/02/1962; Decisione del
20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 8/62 D. GIUDICE ORDINARIO - LIBERTA' E INDIPENDENZA - PORTATA E LIMITI DEL PRINCIPIO - CONTRATTI AGRARI - DETERMINAZIONE PER LEGGE DEI LIMITI DELLA MISURA DI RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI - LEGGE 10 OTTOBRE 1957 N. 921, ART. 2 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 101, 102, 104 E 111 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 8/62 D. GIUDICE ORDINARIO - LIBERTA' E INDIPENDENZA - PORTATA E LIMITI DEL PRINCIPIO - CONTRATTI AGRARI - DETERMINAZIONE PER LEGGE DEI LIMITI DELLA MISURA DI RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI - LEGGE 10 OTTOBRE 1957 N. 921, ART. 2 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 101, 102, 104 E 111 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le norme di cui agli artt. 101, 102, 104 e 111 della Costituzione garantiscono la liberta' e l'indipendenza del giudice nel senso di vincolare la sua attivita' alla legge e solo alla legge, in modo che egli sia chiamato ad applicarla senza interferenze ed interventi al di fuori di essa, che possono incidere sulla formazione del suo libero convincimento. Dette norme, peraltro, non escludono che, nel rispetto di quei principi, il legislatore provveda a regolare l'attivita' degli organi giurisdizionali, dettando disposizioni che il giudice e' tenuto ad applicare nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, la legge 10 ottobre 1957, art. 2, stabilendo l'obbligatorieta' dell'applicazione da parte degli organi giurisdizionali della percentuale di riduzione del canone d'affitto dei fondi rustici danneggiati da eccezionali avversita' atmosferiche, fissata dalle commissioni tecniche provinciali, non viola la liberta' e l'indipendenza della Magistratura nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale.
Le norme di cui agli artt. 101, 102, 104 e 111 della Costituzione garantiscono la liberta' e l'indipendenza del giudice nel senso di vincolare la sua attivita' alla legge e solo alla legge, in modo che egli sia chiamato ad applicarla senza interferenze ed interventi al di fuori di essa, che possono incidere sulla formazione del suo libero convincimento. Dette norme, peraltro, non escludono che, nel rispetto di quei principi, il legislatore provveda a regolare l'attivita' degli organi giurisdizionali, dettando disposizioni che il giudice e' tenuto ad applicare nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, la legge 10 ottobre 1957, art. 2, stabilendo l'obbligatorieta' dell'applicazione da parte degli organi giurisdizionali della percentuale di riduzione del canone d'affitto dei fondi rustici danneggiati da eccezionali avversita' atmosferiche, fissata dalle commissioni tecniche provinciali, non viola la liberta' e l'indipendenza della Magistratura nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte