Sentenza 8/1962 (ECLI:IT:COST:1962:8)
Massima numero 1441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  20/02/1962;  Decisione del  20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1437  1438  1439  1440  1442


Titolo
SENT. 8/62 E. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO - CANONI - RIDUZIONE PER I FONDI RUSTICI DANNEGGIATI DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE - LEGGE N. 921 DEL 1957 - DEVOLUZIONE ALLE COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI DELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DI RIDUZIONE, ENTRO I LIMITI MINIMI E MASSIMI FISSATI DALLA LEGGE - CARATTERE DI GENERALITA' DI APPLICAZIONE NELLA ZONA - EFFETTO NORMATIVO ATTRIBUITO ALLE DECISIONI DELLE COMMISSIONI - ASSIMILAZIONE ALL'IPOTESI DI DIRETTA DETERMINAZIONE PER LEGGE DELLE PERCENTUALI VINCOLATIVE PER IL GIUDICE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 101, 102 E 104 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 10 ottobre 1957 n. 921, fissata la riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati da eccezionali avversita' atmosferiche entro un limite massimo e un limite minimo, ben poteva affidare ad organi amministrativi, quali le commissioni tecniche provinciali, la determinazione concreta della riduzione per ogni singola zona di cultura per rendere piu' aderente l'applicazione della riduzione alla realta' dei danni, zona per zona, con carattere di generalita' di applicazione nella zona e quindi con effetto normativo. Ma attribuito l'anzidetto potere normativo alle commissioni tecniche, si rientra, per effetto della susseguente concreta fissazione della percentuale di riduzione, nei casi in cui la legge determina per tutto il territorio nazionale la percentuale di riduzione, ed il giudice non puo' non applicare la riduzione fissata, cosi' come una qualsiasi altra norma, senza peraltro che ne risulti limitato o menomato il suo potere di organo giudicante. Pertanto, non sussiste illegittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 Cost. - per essere stata stabilita dalla legge la riduzione dei canoni non in misura fissa, ma entro certi limiti, devolvendo la determinazione della percentuale alle commissioni tecniche provinciali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte