Sentenza 8/1962 (ECLI:IT:COST:1962:8)
Massima numero 1442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  20/02/1962;  Decisione del  20/02/1962
Deposito del 27/02/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1437  1438  1439  1440  1441


Titolo
SENT. 8/62 F. TUTELA GIURISDIZIONALE - OGGETTO - (COST. ART. 24) - LIMITAZIONE LEGISLATIVA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA GARANZIA GIURISDIZIONALE - LEGGE 10 OTTOBRE 1957, N. 921 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La tutela giurisdizionale, garantita dall'art. 24 della Costituzione, si riferisce ai diritti soggettivi ed agli interessi legittimi, il cui ambito puo' ben essere limitato dalla legge, salva l'osservanza degli altri precetti costituzionali. La garanzia giurisdizionale percio' non viene meno quando la legge, circoscrivendo piu' o meno ampiamente la sfera di determinati diritti o interessi, non comprime in alcun modo la garanzia stessa, che resta libera ed impregiudicata, ma si limita a determinare l'oggetto, cosi' come appunto accade nel caso della riduzione ex lege dei canoni di affitto dei fondi rustici, di cui alla legge 10 ottobre 1957, n. 921.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte